Non è da prendere sottogamba la conclusione della Mediatrice europea, la giurista portoghese Teresa Maria de Moura Anjinho (ex segretaria di stato alla giustizia ed ex parlamentare aderente al Ppe), secondo la quale la Commissione von der Leyen 2 si è resa responsabile di mala amministrazione su tre decisioni molto rilevanti: la cosiddetta “due diligence” in materia di sostenibilità aziendale (Omnibus I, il dovere di diligenza delle imprese sulla propria catena di approvvigionamenti), un intervento sulla politica agricola comune e uno sul contrasto al traffico di migranti.
Il primo motivo è che tutti e tre settori di intervento sono tuttora al centro dell’attività politico-legislativa europea. Il secondo motivo è che viene messo sotto tiro il modo in cui la Commissione ha gestito l’operazione di adattamento e di semplificazione normativa avviata in diversi settori – principalmente coinvolti nel Green Deal, ma non solo – sotto la pressione della gran parte dei governi, di vari fronti industriali particolarmente colpiti dalla concorrenza internazionale e dagli effetti delle scelte di decarbonizzazione.
Il terzo motivo ha a che vedere con la modalità di esercizio del “potere comunitario” sotto la guida di Ursula von der Leyen, che si distingue per la sua estrema verticalità.
Nonostante abbia un ruolo di “soft power” interno alla Ue e formuli valutazioni e raccomandazioni non vincolanti, l’Ombudsman Ue (solo nel testo dell’ufficio Ue si fa riferimento in inglese alla “ombudswoman”) svolge un ruolo importante a garanzia della buona amministrazione e della trasparenza (in relazione al rifiuto di accesso ai documenti), tutelando i cittadini su ritardi amministrativi, negligenze, discriminazioni, abusi di potere. In sostanza, un’attività che rafforza la stessa reputazione delle istituzioni europee. In tempi in cui l’affluenza al voto Ue raggiunge appena la metà degli elettori (nel 2024 50,74%) non è una funzione di scarso rilievo pubblico.
In sintesi, la Mediatrice europea ritiene che l’urgenza di quelle proposte legislative non è stata “pienamente giustificata” e che la Commissione non ha documentato i motivi per non seguire le norme interne in materia di legiferazione (note come norme «per legiferare meglio»). In ciascuno dei tre procedimenti sono stati evidenziati problemi specifici: tempo di consultazione ridotto tra i servizi della Commissione a meno di 24 ore nel corso di un fine settimana («pacchetto»Omnibus I); pubblicazione di un documento con prove a sostegno della proposta legislativa in ritardo (legislazione sul traffico di migranti) e dopo che la legislazione era già stata approvata (Pac); mancanza di registrazioni interne chiare di una valutazione della coerenza climatica in corso (Pac e Omnibus I).
La Commissione, è scritto nelle conclusioni della Ombudswoman europea, «ha ritenuto che tali proposte fossero urgenti e, pertanto, ha omesso le misure previste nelle sue norme, come le valutazioni d’impatto e le consultazioni pubbliche». Certamente, afferma Anjinho, Bruxelles “deve essere in grado di rispondere con urgenza alle diverse situazioni, in particolare nell’attuale contesto geopolitico. Tuttavia, deve garantire che la responsabilità e la trasparenza continuino a far parte dei suoi processi legislativi e che le sue azioni siano chiaramente spiegate ai cittadini”. Per questo “in futuro sarà necessario trovare un migliore equilibrio tra un’amministrazione agile e la garanzia di norme procedurali minime per il processo legislativo. Alcuni principi di buona legiferazione non possono essere compromessi nemmeno per motivi di urgenza”.
Sotto tiro non è il contenuto delle scelte legislative, peraltro volute dalla maggioranza dei governi e dell’Europarlamento, bensì il modo di procedere come se la Ue si trovasse in un permanente semi-totale stato di emergenza, di eccezionalità che obbligherebbe a restringere, fino a non rispettare completamente, le normali tappe delle procedure politico-legislative.
La giurista portoghese tiene a precisare che un conto è ritenere urgenti delle iniziative legislative ed è ovvio che la Commissione abbia “un margine di discrezionalità nel definire le circostanze che ritiene urgenti”. Tuttavia, «l’interpretazione estensiva dell’urgenza politica utilizzata dalla Commissione in questi tre casi rischia di rendere l’applicazione dei requisiti delle norme per legiferare meglio difficile da comprendere e prevedere per il pubblico». In base a tale interpretazione estensiva «qualsiasi situazione potrebbe in linea di principio essere considerata urgente se la leadership politica della Commissione decidesse in tal senso». Non a caso la Mediatrice rileva che le spiegazioni fornite dalla Commissione sul motivo per cui la situazione in ciascuno di questi tre casi era urgente “erano brevi o assenti».
In sostanza, la Commissione ha ritenuto “urgenti” le iniziative legislative per motivi molto diversi: l’intervento sulle norme della “due diligence” per diminuirne l’impatto sui settori industriali coinvolti; per la migrazione l’evoluzione delle tendenze e delle sfide geopolitiche; l’intervento sulla Pac per fronteggiare le intense proteste degli agricoltori (erano i tempi dei trattori in piazza anche a Bruxelles). Però, per esempio nel caso della “due diligence” sembra rispecchiare più le priorità della Commissione che un’urgenza oggettiva. Solo che, dice la Mediatrice, “le nozioni di urgenza e di priorità non sono sinonimi”.
Che le iniziative legislative Omnibus per adattare una serie di norme a nuove condizioni intervenute in vari settori si configurino come una mera semplificazione o come deregolazione “tout court” è materia controversa. Sta di fatto che la prassi comunitaria è stata piegata dalla presidente von der Leyen e dall’intero collegio dei commissari verso una nuova direzione. Secondo il giurista Alberto Alemanno, che insegna alla scuola di studi superiori commerciali a Parigi (Hec), il ricorso alla tecnica legislativa omnibus (insieme di più misure) da parte della Ue, finora occasionale e tradizionalmente riservata a consolidamenti tecnici, “modifica sostanzialmente la legislazione esistente in molti settori e rappresenta un radicale allontanamento dal processo legislativo comunitario consolidato, che solleva seri interrogativi di legalità. Il cambiamento non è solo di scala, ma di funzione costituzionale” e se la legislazione omnibus “viene impiegata per eludere sistematicamente le valutazioni d’impatto, aggirare i periodi di consultazione e saltare i requisiti probatori sempre più richiesti per soddisfare il principio di proporzionalità, cessa di essere uno strumento procedurale neutrale e diventa invece un meccanismo di arbitraggio costituzionale, un mezzo per ottenere attraverso scorciatoie procedurali ciò che non potrebbe essere ottenuto, almeno non con la stessa rapidità e forma, attraverso l’ordinaria elaborazione delle politiche”.